Cerca
Close this search box.

Caso derivati, 10 gennaio nuovo verdetto C.Conti su Morgan Stanley

Andrà in scena il prossimo 10 gennaio il secondo atto del processo per danno erariale a carico di Morgan Stanley e di alcuni ex ministri e alti funzionari del Tesoro per una serie di contratti derivati stipulati con la banca americana tra il 2011 e il 2012, nel momento più drammatico della crisi dello spread. La data dell’udienza d’appello è stata fissata nei giorni scorsi dalla sezione centrale della Corte dei conti.
Al centro della contesa c’è l’esborso – ingiustificato, secondo i pm contabili – di quasi 4 miliardi di euro da parte dello Stato italiano a causa di una clausola di “Additional termination event” (Ate) presente in alcuni contratti derivati stipulati con la banca americana. A risponderne, secondo la procura regionale per il Lazio della Corte dei conti, dovrebbero essere Morgan Stanley – in quanto avrebbe agito come consulente del ministero dell’Economia instaurando con esso un “rapporto di servizio” – tre ex direttori generali del Tesoro (Vincenzo La Via e gli ex ministri Domenico Siniscalco e Vittorio Grilli), e Maria Cannata, che ha guidato la direzione generale del debito pubblico fino alla fine dello scorso anno.

Lo scorso 15 giugno, nel giudizio di primo grado, la sezione giurisdizionale per la Regione Lazio della Corte dei conti ha dichiarato il proprio “difetto di giurisdizione”, sancendo che spetta al tribunale civile esprimersi sulla vicenda. In particolare, per quanto riguarda gli alti funzionali del ministero dell’Economia (MEF), il collegio presieduto dal giudice Piera Maggi si è dichiarato non competente a giudicare per “l’insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali” della pubblica amministrazione, aggiungendo che in ogni caso il comportamento di La Via, Siniscalco, Grilli e Cannata “non appare irrazionale e immotivato” e non configura nemmeno “un eccesso di potere”, tenuto anche conto del fatto che “al tempo della chiusura dei contratti, la situazione economica italiana era particolarmente critica”.

Per quanto riguarda la banca americana, il collegio ha ritenuto che l’azione della procura è “incentrata su un insieme di attività pre-negoziali e contrattuali della Morgan Stanley” e che “la pretesa risarcitoria si fonda, quindi, in ultima istanza su una presunta violazione delle regole privatistiche di comportamento” da parte della banca, di competenza del giudice civile. La sentenza di primo grado è pure entrata, indirettamente, nel merito della questione, stabilendo che “anche la asserita giurisdizione per una ritenuta funzione consulenziale della Morgan Stanley nei confronti del MEF non è comunque configurabile […] stante la particolare competenza del MEF nella materia che pone i due soggetti in posizione quantomeno paritaria e dovendosi escludere che il MEF non fosse in grado di autonome valutazioni, anche considerata la sua esclusiva conoscenza dell’insieme del debito pubblico e del proprio portafoglio globale di cui è fortemente dubitabile (e, comunque, non provata) la completa conoscenza da parte di Morgan Stanley”. Secondo i giudici, inoltre, “la qualifica di specialista in titoli di stato da parte della Morgan Stanley non può di per sé sola provare la sussistenza di un rapporto di servizio con l’amministrazione”, anche perché la banca, “al tempo dei fatti in contestazione, rappresentava solo uno dei venti specialisti in titoli di stato, iscritti in apposito elenco del MEF”.

La procura regionale per il Lazio della Corte dei conti, guidata da Andrea Lupi, ha comunque deciso di appellarsi alla sezione centrale, ribadendo la correttezza del proprio impianto accusatorio e la contestazione di un danno di 3,94 miliardi. Il processo che si svolgerà il 10 gennaio sarà incentrato principalmente sulla legittimità del versamento, fatto dal Tesoro a Morgan Stanley tra fine 2011 e fine 2012, di circa 3 miliardi a causa della chiusura anticipata di sei derivati. La tesi dei pm è che la clausola Ate, non contestata dal Tesoro, avrebbe di fatto messo nelle mani della banca americana il destino di quei contratti e del relativo esborso.

I giudici d’appello dovranno stabilire se confermare la decisione di primo grado e dichiarare a loro volta il difetto di giurisdizione a favore del tribunale civile, oppure, come chiesto dalla procura regionale, dichiarare la propria competenza. In questo caso il collegio potrebbe decidere direttamente nel merito della questione. Nel caso in cui il 10 gennaio anche la Sezione centrale d’appello dovesse dichiarare il difetto di competenza, la procura potrebbe comunque ancora ricorrere in Cassazione. Se anche la Cassazione confermasse il difetto di giurisdizione, la questione diventerebbe definitivamente di competenza del giudice civile e in questo caso toccherebbe allo Stato decidere se avviare di nuovo il procedimento in quella sede, questa volta per violazione delle regole privatistiche di correttezza e buona fede.

ABBIAMO UN'OFFERTA PER TE

€2 per 1 mese di Fortune

Oltre 100 articoli in anteprima di business ed economia ogni mese

Approfittane ora per ottenere in esclusiva:

Fortune è un marchio Fortune Media IP Limited usato sotto licenza.