Non solo vaccini, ma anche telemedicina ed esami diagnositici. In arrivo nuovi servizi in farmacia grazie alla Convenzione Farmaceutica approvata in Conferenza Stato-Regioni. Un documento che, sottolineano da Federfarma, dà piena attuazione alla farmacia dei servizi, “con regole chiare ed uniformi, rafforzando l’assistenza sanitaria di prossimità, ponendo particolare attenzione ai bisogni di salute degli anziani, dei malati cronici e delle persone fragili”. Ma che non piace ai medici ospedalieri (e non solo).
Farmacia: sempre più servizi, cresce la telemedicina. Il caso equivalenti
Esami e diagnosi in farmacia? Le preoccupazioni di Anaao
A intervenire con nettezza nelle scorse ore è stata Anaao-Assomed, sindacato dei medici dirigenti del Ssn. “Riteniamo – ha detto senza troppi giri di parole il segretario nazionale Pierino Di Silverio – che l’accordo comprometta la tutela della qualità e l’attendibilità dei servizi resi agli utenti, cui si aggiungono la grave e palese invasione di competenze di medici e altri professionisti sanitari e le inaccettabili ricadute anche in termini di incremento della spesa sanitaria in una fase di grave e perdurante carenza di risorse che sta pregiudicando l’erogazione dei servizi essenziali”.
Questione di competenze
Insomma, ancora una volta a entrare in ballo è la questione delle competenze, che ha lastricato di insidie in questi anni il percorso della farmacia dei servizi. “Non possiamo accettare che la refertazione degli esami di laboratorio venga delegata al farmacista per gli esami eseguiti in farmacia su sangue capillare senza prevedere il rispetto di tutti i requisiti strutturali, organizzativi, tecnologici e professionali previsti per i servizi di medicina di laboratorio accreditati”, ha evidenziato Di Silverio.
“Né la prevista emanazione di linee guida standardizzate può in qualche modo risolvere gli anomali presupposti di questo tipo di attività diagnostica in cui, come è noto, gli elementi di stretta correlazione con la clinica sono prevalenti ed essenziali e fondati altresì sull’adeguata competenza professionale dei professionisti abilitati in tali discipline. L’intesa Stato-Regioni è inoltre in netta contraddizione con la normativa in vigore, che non prevede queste competenze per il farmacista”.
Per non parlare delle “ricadute medico legali che caratterizzano i procedimenti diagnostici se essi non vengono inquadrati e ricondotti all’interno dei protocolli clinici. Inaccettabile è anche il presupposto che gli esami eseguiti con apparecchiature semplificate, non controllate direttamente dal laboratorio clinico, siano in grado di garantire il minimo obbligatorio livello di qualità, che è invece ovviamente garantito dalle strutture di laboratorio”.
Oltretutto, queste misure “non rappresentano in alcun modo un antidoto alle liste d’attesa, fenomeno che non riguarda la diagnostica di laboratorio – ha rilevato il numero uno di Anaao Assomed – dove l’offerta è assolutamente adeguata ai bisogni, distribuita sul territorio, ed erogata ai massimi livelli di qualità dai professionisti abilitati della medicina di laboratorio”.
Le critiche di Federlab Italia
Critici, come prevedibile, anche i laboratori analisi. “Esami del sangue refertati in farmacia? Siamo alla follia: ogni singola prestazione di laboratorio può essere eseguita solo ed esclusivamente nell’ambito e sotto il controllo di una struttura organizzata ed autorizzata per le prestazioni di patologia clinica”, ha dichiarato Gennaro Lamberti, presidente di Federlab Italia, tra le principali associazioni di categoria dei laboratori di analisi cliniche privati accreditati con il Servizio sanitario nazionale.
Anche le prestazioni eseguite nei point-of-care (Poct) – come riporta Adnkronos Salute – necessitano “della responsabilità del direttore del laboratorio di riferimento, che ne attesti la conformità alle procedure da lui validate e la rispondenza ai requisiti qualitativi delle attività di prelievo e del controllo delle attrezzature”, ha puntualizzato Lamberti.
Biologi allibiti
Dal canto loro i biologi si dicono “preoccupati ed al tempo stesso allibiti” per il fatto che “i farmacisti potrebbero firmare referti di esami di prima istanza, suggerendo che le attrezzature in farmacia sarebbero simili a quelle presenti nei laboratori di analisi. Non esiste infatti alcuna norma che consenta ai farmacisti di firmare referti diagnostici, e la legge vieta esplicitamente loro di svolgere attività di prescrizione e diagnosi”, come sottolinea Vincenzo D’Anna, presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei biologi (Fnob), specificando che “la differenza tra esami su sangue venoso e capillare è molto significativa, paragonabile a quella tra il sole e la luna”.
Per D’Anna “è importante valutare i requisiti tecnologici, strutturali e organizzativi dei laboratori di analisi, così come i controlli di qualità a cui essi sono sottoposti, prima di trarre conclusioni sulla loro comparabilità”. Il problema, aggiunge ancora il rappresentante dei biologi italiani, “non è tanto l’estensione dei servizi fruibili in farmacia, quanto lo sconfinamento degli ambiti professionali per i quali non si posseggono adeguate competenze”.
La replica di Federfarma
Di fronte a questa pioggia di critiche Federfarma si dice sorpresa “per le considerazioni, evidentemente frutto di un malinteso o di una lettura non integrale delle previsioni della nuova Convenzione”.
“Nessuna attività di diagnosi è riservata al farmacista, né allo stesso viene assegnata dalla Convenzione farmaceutica. Essa ha, invece, lo scopo di regolamentare puntualmente le attività del farmacista stabilite dalle disposizioni normative e dagli orientamenti ministeriali che regolano la materia. In particolare, il primo atto normativo che regola l’esecuzione delle analisi in farmacia è costituito dal decreto del ministero della Salute del 16 dicembre 2010, in base al quale il farmacista deve possedere le conoscenze necessarie per l’esecuzione dei test, per le operazioni che consentano un corretto funzionamento dei sistemi in uso, per la eventuale manutenzione strumentale delle apparecchiature, e deve partecipare a corsi di aggiornamento professionale relativi all’utilizzo delle tecnologie adoperate, con cadenza almeno triennale”, spiegano da Federfarma.
Le responsabilità del farmacista
La federazione dei titolari di farmacia rileva come, sempre in base al decreto del 2010, il farmacista risponde della corretta installazione e manutenzione dei dispositivi utilizzati, secondo le indicazioni fornite dal fabbricante, e della inesattezza dei risultati analitici, qualora questa sia dovuta a carenze nell’installazione e manutenzione delle attrezzature utilizzate.
“Le ulteriori previsioni normative introdotte dalle Leggi di Bilancio 2020 e 2021 – che hanno modificato il decreto-legislativo 153/2009 – nell’assegnare al farmacista prima l’esecuzione dei test mediante prelievo del sangue capillare e poi le somministrazioni di vaccini e di tutti i test che prevedono il prelievo di campione salivare, nasale e orofaringeo – hanno oltrepassato il concetto di autoanalisi, assegnando al farmacista un nuovo ruolo di dispensatore di test ad uso professionale”, continua Federfarma.
Come conferma il parere del ministero della Salute del 2022, “che ha ribadito pienamente che il farmacista può utilizzare i test ad uso professionale, i near patient testing (Npt) e point of care testing (Poct), quali quelli oggi somministrati in farmacia”.
Insomma, l’entrata in vigore della Convenzione farmaceutica non fa altro che dettagliare una disciplina già esistente. Introducendo però “l’obbligo di consegna del risultato o attestato scritto all’assistito, anche in formato digitale, debitamente firmato su carta intestata della farmacia: previsione, questa, particolarmente attesa dalla collettività e che rappresenta”, per Federfarma, “una assunzione di responsabilità da parte del farmacista nel suo ruolo di professionista sanitario”.
Insomma, per la federazione guidata da Marco Cossolo le misure “hanno il merito di specificare e dettagliare le fasi procedurali dell’esecuzione dei test e i requisiti logistici da osservare per eseguire le prestazioni”. A vantaggio della tutela della salute del cittadino.