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Vitalizi senatori, Cons.Stato: sì tagli ma rispettando Costituzione

I vitalizi degli ex senatori possono essere tagliati ma con regolamento del Senato e secondo i principi della Corte Costituzionale di proporzionalità e razionalità. Questo il senso del parere in materia del Consiglio di Stato, che sottolinea anche la necessità che ci sia una causa normativa adeguata e giustificata da un’inderogabile esigenza di intervenire o da un interesse pubblico generale.

L’intervento normativo sui vitalizi degli ex senatori deve “rispettare i parametri del quadro costituzionale, tenendo conto, peraltro, delle peculiarità proprie dei cosiddetti vitalizi” e “operando un bilanciamento dei diversi interessi che eventualmente vengano in conflitto” – si legge nel parere del Consiglio di Stato riguardo al secondo dei quesiti posti dal Senato, quello sui profili di costituzionalità.

Si tratta, ovviamente, di un aspetto centrale, già stato affrontato dalla Camera, che durante l’approvazione del disegno di legge sui vitalizi dei deputati aveva sentito numerosi giuristi. Il tema si intreccia con quello della retroattività di un intervento che andrebbe a incidere su rapporti già instaurati.

Citando una serie di sentenze della Consulta, tra cui quelle in materia pensionistica e sul prelievo di solidarietà sulle pensioni, ma anche sentenze della Corte europea dei diritti dell’Uomo, il Consiglio di Stato spiega che il limite alla retroattività delle leggi non è incondizionato, ma “può recedere al cospetto di altre esigenze inderogabili” e deve rispettare il bilanciamento tra l’interesse pubblico e la tutela di chi ha maturato un diritto.

Allo stesso tempo i ‘tagli’ in materia pensionistica devono tener conto delle esigenze di vita e della proporzionalità tra trattamento pensionistico e retribuzione ricevuta durante la vita lavorativa. Pensioni e vitalizi non si possono equiparare, ma restano fermi i principi generali e un intervento che ridimensioni l’entità dei vitalizi deve muoversi nel quadro costituzionale.

Quindi, conclude il parere, “è possibile incidere sulle situazioni poste dalla normativa precedente” “solo allorché la nuova disciplina sia razionale e non arbitraria, non pregiudichi in modo irragionevole la situazione oggetto dell’intervento e sussista una causa normativa adeguata e giustificata da un’inderogabile esigenza di intervenire o da un interesse pubblico generale, entrambi riguardati alla luce della consistenza giuridica che ha assunto in concreto l’affidamento”.

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